DENOMINAZIONE – SEDE – SCOPI

Art. 1) E’ costituita in Milano ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 una Associazione scientifica e culturale denominata:

“A.P.G. – ASSOCIAZIONE DI PSICOTERAPIA-PSICOANALITICA DI GRUPPO”

Una volta ottenuta l’iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS), l’Associazione aggiungerà l’acronimo “ETS” alla propria denominazione. L’eventuale trasferimento della sede all’interno del territorio del Comune di Milano sarà deliberato dal Consiglio Direttivo.

 

Art. 2) L’Associazione ha i seguenti scopi: a) promuovere il progresso degli studi e delle ricerche sulla psicoterapia psicoanalitica di gruppo e individuale, di coppia e della famiglia e sulla formazione in campo clinico; b) sviluppare e diffondere uno sguardo psicoanalitico e gruppoanalitico sui fenomeni sociali; c) indire riunioni, seminari  e congressi a carattere nazionale e internazionale; d) stabilire e coordinare i rapporti con le società e associazioni di discipline affini, italiane e straniere; e) svolgere attività cliniche e formative alla psicoterapia individuale, di gruppo, di coppia e di famiglia, ad integrazione delle competenze già acquisite nell’ambito delle Scuole Ministeriali riconosciute; f) svolgere attività di formazione negli ambiti lavorativi e sociali che implichino l’utilizzo di competenze gruppali. L’Associazione non ha scopo di lucro e ha durata illimitata.

 

Art. 3) L’Associazione svolgerà ogni attività utile al conseguimento dei propri scopi sociali e in particolare le seguenti attività di interesse generale:

  1. interventi e servizi sociali (lett. a. dell’art. 5 del Codice del Terzo Settore);
  2. interventi e prestazioni sanitarie (lett. b. dell’art. 5 del Codice del Terzo Settore);
  3. prestazioni socio-sanitarie (lett. c. dell’art. 5 del Codice del Terzo Settore);
  4. educazione, istruzione e formazione professionale, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lett. d. dell’art. 5 del Codice del Terzo Settore);
  5. ricerca scientifica (lett. h. dell’art. 5 del Codice del Terzo Settore)
  6. organizzazione e gestione di attività culturali (lett. i. dell’art. 5 del Codice del Terzo Settore)
  7. servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro (lett. p. dell’art. 5 del Codice del Terzo Settore)
  8. promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (lett. v. dell’art. 5 del Codice del Terzo Settore)
  9. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco (lett. w. dell’art. 5 del Codice del Terzo Settore).

L’Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie in quanto in diretta attuazione degli scopi istituzionali.

 

SOCI

Art. 4) Tutti gli Associati hanno pari diritti e doveri. Il Socio si impegna a contribuire mediante la propria partecipazione e collaborazione agli scopi che l’Associazione si prefigge. Ai soci spetta solo il rimborso delle spese preventivamente autorizzate in forma scritta dal Consiglio Direttivo. Il Socio è tenuto al pagamento di una quota associativa annuale nella misura e nei tempi proposti dal Consiglio Direttivo e deliberati dall’Assemblea. In caso di ritardato (non mancato- vedi articolo 6) pagamento entro la data stabita(reinserire questione pagamento mora) la quota (contributo associativo) è intrasmissibile e non è rivalutabile. Il Socio può partecipare alle Assemblee, esercitare il diritto di voto e ricoprire cariche negli organi dell’Associazione. Il diritto di voto è attribuito ai Soci iscritti al Libro dei Soci dell’Associazione da almeno tre mesi prima della data della riunione dell’Assemblea. Qualora non siano stati assolti gli obblighi di pagamento, il Socio non può esercitare il diritto di voto in assemblea.

 

Art. 5) L’ammissione dei nuovi Soci, subordinata alla presentazione di richiesta scritta al Consiglio Direttivo, è deliberata dall’Assemblea. In caso di rigetto della domanda, da comunicare al richiedente entro quindici giorni dalla relativa delibera, è possibile il ricorso alla Commissione Deontologica entro i quindici giorni successivi a tale comunicazione. La delibera della Commissione può essere di conferma della delibera assembleare di rigetto o di invito all’Assemblea a una nuova delibera in merito.

 

Art. 6) La qualifica di Socio si perde: a) per dimissioni; il socio che intende dimettersi è tenuto a darne comunicazione scritta al Presidente con lettera raccomandata o posta elettronica certificata, e ad assolvere gli obblighi di pagamento previsti per l’anno in corso; b) per provvedimento di espulsione deliberato dall’Assemblea dei Soci per violazione dello Statuto. Contro tale provvedimento, comunicato all’interessato per lettera raccomandata o posta elettronica certificata, l’interessato può proporre reclamo alla Commissione Deontologica nei tempi e con le modalità previste dall’art. 5 in materia di rigetto della domanda di ammissione; c) per decadenza, con provvedimento del Consiglio Direttivo, in caso di mancato pagamento della quota sociale annuale nel termine di un anno dal mancato pagamento.  

 

PERSONALITA’ ONORARIE

Art. 7) Il Consiglio Direttivo può insignire della qualifica di Personalità Onoraria dell’Associazione persone di valore professionale e culturale, che abbiano acquisito meriti particolari nel campo della psicoterapia e della ricerca sui gruppi. Le Personalità Onorarie possono essere chiamate dal Presidente a assistere e intervenire alle Assemblee dei Soci, ma senza diritto di voto.

 

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 8) Sono organi dell’Associazione: a) l’Assemblea; b) il Consiglio Direttivo; c) il Presidente; d) la Commissione Deontologica; e) l’Organo di controllo e revisione. Tutte le cariche associative sono gratuite.

 

Art. 9) L’Assemblea è composta da tutti i Soci ed è l’organo deliberante dell’Associazione. Chiunque abbia diritto di intervenire all’Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta da altra persona che sia Socio; non è ammessa la rappresentanza, da parte di un unico Socio, di più di due persone.

 

Art. 10) L’Assemblea è convocata dal Presidente con avviso scritto per posta, o posta elettronica certificata o fax, inviato almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione; l’avviso contiene l’ordine del giorno, l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione.  L’assemblea può essere convocata su richiesta di almeno un quinto dei soci.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente in carica dell’Associazione, o, in mancanza, dalla persona anche non socio, nominata dall’Assemblea stessa insieme al segretario,

Su richiesta da trasmettere almeno sette giorni prima della riunione, è possibile intervenire all’Assemblea anche con mezzi di telecomunicazione di audio e/o videoconferenza alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nel relativo verbale:

  • che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e alla sottoscrizione del verbale;
  • che sia possibile identificare con certezza tutti i soggetti partecipanti a distanza;
  • che sia possibile per tutti i partecipanti intervenire nella discussione e visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Art. 11) Spetta al presidente dell’Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all’assemblea. Delle riunioni dell’Assemblea si redige processo verbale firmato dal presidente e dal segretario della riunione.

L’Assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita con la presenza, in prima convocazione, della maggioranza dei soci e, in seconda convocazione, quale che sia il numero dei soci presenti in proprio o per delega.  In sede ordinaria l’Assemblea delibera a maggioranza dei soci presenti in proprio o per delega.

L’assemblea in sede straordinaria è costituita con la presenza dei due terzi dei soci e delibera con la maggioranza dei presenti, salvo che per lo scioglimento dell’Associazione, che richiede il voto favorevole dei due terzi dei soci.

 

Art. 12) L’Assemblea in sede ordinaria, ai sensi dell’art. 25 del Codice del Terzo Settore:

  1. a) elegge tra i Soci il Presidente e i membri del Consiglio Direttivo, secondo le norme previste dal Regolamento, nonché i membri dell’Organo di Revisione e Controllo, quando previsto;
  2. b) approva il Regolamento dell’Assemblea e le sue modifiche;
  3. c) approva il bilancio;
  4. d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove le azioni di responsabilità nei loro confronti;
  5. e) delibera sull’espulsione dei Soci per violazione dello Statuto.

Inoltre, sempre in sede ordinaria, l’Assemblea discute sul buon andamento dell’Associazione, sulla sua organizzazione e sul raggiungimento degli scopi associativi, delbera il bilancio preventivo ed elegge i membri della Commissione Deontologica nonché i rappresentanti dell’Associazione presso enti di secondo livello, nazionali e internazionali.

 

Art. 13) L’Assemblea in sede straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento dell’Associazione.

 

Art. 14) Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di sette a un massimo di quindici membri. Tra di essi, oltre al Presidente, eletto dall’Assemblea, vengono nominati il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere, il Responsabile Scientifico, il Responsabile delle Relazioni Esterne e del sito Web, il Responsabile del Comitato di Formazione.  Ciascuna carica del Consiglio Direttivo è triennale e potrà essere rinnovata consecutivamente solo per un secondo mandato. Nel caso in cui durante il triennio vengano a mancare singoli membri, il Presidente o, in sua impossibilità, il Vicepresidente, convoca senza indugio l’Assemblea dei Soci per la nomina dei consiglieri mancanti, I membri così nominati resteranno in carica fino alla scadenza dell’intero Consiglio.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente dell’Associazione, che lo presiede, mediante avviso comunicato ai membri almeno tre giorni prima della riunione, tutte le volte che questi lo ritenga opportuno o almeno ogni tre mesi; in caso di mancata convocazione da parte del Presidente, il Consiglio Direttivo può essere convocato su richiesta di almeno tre suoi membri. Per la validità della riunione è richiesta la presenza della maggioranza dei membri in carica e  le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti, in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto il verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario della riunione, da inserire nell’apposito libro. 

Le riunioni del Consiglio Direttivo possono essere tenute anche con mezzi di telecomunicazione di audio e/o videoconferenza alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nel relativo verbale:

  • che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e alla sottoscrizione del verbale;
  • che sia possibile identificare con certezza tutti i soggetti partecipanti a distanza;
  • che sia possibile per tutti i partecipanti intervenire nella discussione e visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Art. 15) Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti utili od opportuni per il conseguimento dell’oggetto dell’Associazione, esclusi soltanto quelli riservati dalla legge o dallo Statuto sociale all’Assemblea dei Soci.

Qualora la rappresentanza legale dell’Associazione attribuita al Presidente e, in sua assenza, al Vicepresidente, non sia stata iscritta nel Registro Unico del Terzo Settore, i membri del Consiglio Direttivo avranno il potere generale di rappresentanza dell’Associazione ai sensi dell’art. 26, comma 7, del Codice del Terzo Settore.

Il Consiglio Direttivo, inoltre: a) indice e decide i temi dei Convegni e Congressi dell’Associazione; b) coordina e appronta i programmi di studio, ricerca, formazione; c) valuta i requisiti delle domande di ammissione all’Associazione e discute i problemi di carattere deontologico da sottoporre all’Assemblea dei Soci; d) discute e propone all’Assemblea dei Soci le adesioni a Società e Associazioni nazionali e internazionali; e) esegue le delibere assembleari.

 

Art. 16) Il Presidente dell’Associazione è eletto dall’Assemblea e presiede di diritto il Consiglio Direttivo. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio, convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea. In caso di impedimento le sue funzioni vengono esercitate dal Vicepresidente. Alla scadenza del mandato il Presidente assume il titolo di Past President.

 

Art. 17) Il Tesoriere: a) ha in consegna i fondi sociali; b) provvede agli incassi e ai versamenti; c) cura il versamento delle quote degli associati; d) su mandato del Presidente, firma gli atti di disposizione patrimoniale; e) redige il bilancio annuale, preventivo e consuntivo.

 

Art. 18) Il Segretario: a) provvede alla stesura dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei Soci; b) cura i rapporti con le altre Società e Associazioni; c) provvede all’organizzazione delle iniziative dell’Associazione deliberate dall’Assemblea; d) cura lo scambio e la circolazione delle informazioni tra gli organi dell’Associazione e con le altre Società.

 

Art. 19) La Commissione Deontologica è composta da tre membri eletti dall’Assemblea tra i Soci. Delibera in merito ai ricorsi previsti dagli articoli 5 e 6, lettera b) del presente Statuto.

 

Art. 20)  Qualora ricorrano le circostanze di cui all’art. 30, secondo e terzo comma, del Codice del Terzo Settore, o per decisione dell’Assemblea, verrà nominato dall’Assemblea dei Soci l’Organo di Controllo, che sarà composto da un solo membro (monocratico) o da un collegio di tre membri. L’appartenenza all’Organo di Controllo è incompatibile con la carica di membro del Consiglio Direttivo. Per la durata in carica e la rieleggibilità valgono le norme relative ai membri del Consiglio Direttivo.

Qualora ricorrano le circostanze di cui all’art. 31 del Codice del Terzo Settore, o per decisione dell’Assemblea, l’Assemblea dei Soci nominerà quali membri dell’Organo di Controllo soltanto professionisti iscritti nel Registro dei Revisori legali del conti, al fine di esercitare la revisione legale dei conti ai sensi dell’art. 30, sesto comma, del Codice del Terzo Settore.

I membri dell’Organo di Controllo partecipano di diritto alle assemblee e alle riunioni del Consiglio Direttivo, verificano la regolare tenuta della contabilità dell’Associazione e dei relativi libri, danno pareri sui bilanci e sorvegliano la gestione economica e sociale.

 

Art. 21) I libri dell’Associazione sono:

  • il libro dei Soci
  • il libro delle adunanze e delle delibere dell’Assemblea
  • il libro delle adunanze e delle delibere del Consiglio Direttivo
  • il libro delle adunanze dell’Organo di Controllo e di Revisione, se nominato.

I libri dell’Associazione possono essere consultati da qualunque socio ne faccia motivata istanza e che abbia interesse specifico; le copie richieste sono fatte dall’Associazione a spese del richiedente entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta.

 

Patrimonio e risorse finanziarie

Art. 22) L’anno finanziario coincide con l’anno solare. Il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo e quello consuntivo, che viene approvato dall’Assemblea entro il mese di aprile.

 

Art. 23) Il fondo comune è costituito da: a) le quote associative; b) eventuali erogazioni o lasciti ed erogazioni liberali; c) eventuali eccedenze attive delle gestioni annuali; d) fondi costituiti da versamenti straordinari dei Soci; e) proventi delle attività formative. L’Associazione non distribuisce, neppure in modo indiretto, utili, o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

 

Scioglimento e liquidazione

Art. 24) L’Assemblea che delibera lo scioglimento dell’Associazione nomina i liquidatori. Il patrimonio sarà devoluto a altro Ente del Terzo Settore o a fini di pubblica utilità, sentito l’Organismo indicato dall’art. 9 del Codice del Terzo Settore, salvo diversa destinazione o modalità imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.